Condividiamo l’estratto di un interessante articolo di approfondimento sullo strumento del TRUST, per una gestione efficiente ed elastica del passaggio generazionale, non soggetta all’imposta su successioni e donazioni qualora concorrano determitate condizioni.

“La moderna cultura giuridica guarda all’interesse dell’impresa come a un’entità che non si riduce all’interesse dell’imprenditore, ma si riporta alla superiore sfera dell’efficienza produttiva dell’impresa e che corrisponde al punto di equilibrio fra interessi contrapposti. In questo contesto, uno strumento che consente di gestire efficacemente il passaggio generazionale dell’impresa in modo programmato e privo di eventi traumatici e conflittuali, giovando non solo ai beneficiari ma anche ai lavoratori e ai creditori dell’impresa, è il trust.

Nei trust che hanno lo scopo di gestire partecipazioni societarie il trustee è dotato di tutti i poteri del socio e vota in assemblea con autonomia e indipendenza pur potendo ricevere indicazioni non vincolanti dal guardiano. Il trust garantisce il rispetto per le decisioni del disponente, che può, ad esempio, trasferire l’impresa a un solo o ad alcuni dei propri familiari, anche determinando il passaggio diretto ai propri discendenti di secondo grado (nipoti) senza coinvolgere i figli, prevedendo un periodo di transizione in cui qualcuno garantisca un’efficace gestione dell’azienda e ferma restando la necessità di preservare i diritti dei legittimari (Cassazione, sezioni unite, sentenza 14041 del 20 giugno 2014). Ove vi sia violazione dei diritti dei legittimari, la conseguenza comunque non sarà la nullità del trust bensì la possibilità, per l’erede pretermesso, di esperire l’azione di riduzione.

Quando genitori e figli sono titolari di partecipazioni nella medesima società, l’istituzione del trust può avvenire con la partecipazione, quali disponenti, di tutti i possibili legittimari del fondatore, adottando uno schema che si avvicina a quello del patto di famiglia, così escludendo dalla successione dell’azienda i coniugi dei figli del fondatore e disincentivando possibili future azioni di riduzione. Il trust rispetto al testamento o alla donazione si presta meglio ad attuare efficacemente il passaggio generazionale in quanto, a fronte della rigidità e della inidoneità all’adattamento dei primi due rispetto al mutare delle circostanze ed alla gestione delle sopravvenienze, il trust è uno strumento estremamente elastico.

Rispetto al patto di famiglia il trust consente il controllo dell’impresa di famiglia all’imprenditore, oltre a presentare il vantaggio di poter essere esteso a beni diversi dall’impresa. Nel trust inoltre la persona che si individua come successore nell’attività di impresa può essere un soggetto diverso da un discendente. Solo per il patto di famiglia (se partecipano tutti i legittimari), tuttavia, non si applicano i meccanismi della collazione e della riduzione.

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La finalità del passaggio generazionale, però, deve essere effettiva, pena l’inefficacia dell’atto istitutivo (Tribunale di Trieste, sentenza del 22 gennaio 2014; Tribunale di Bologna, sentenza del 9 gennaio 2014; Cassazione penale, sentenza 13276 del 30 marzo 2011). In forza del Dlgs 346/1990 e della risoluzione 110/2009 dell’Agenzia delle entrate nonché della circolare 18/E/2013 della direzione centrale Agenzia delle entrate, la costituzione di trust per effetto del quale si attui il passaggio generazionale dell’impresa a coniuge e/o figli non è soggetta all’imposta su successioni e donazioni qualora concorrano le seguenti condizioni: il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni; il disponente e il trustee non possano modificare i beneficiari finali; il trustee si impegni, all’atto del conferimento dei beni in trust, a proseguire l’azienda per un periodo di almeno cinque anni. In base alla circolare 18/E/2013, poiché l’esenzione trova applicazione solo se vi è trasferimento del controllo, è possibile beneficiare dell’esenzione qualora i beneficiari finali siano destinatari di una quota di maggioranza in comproprietà tra loro”.

FONTE:
“IL SOLE 24 ORE” – 02/09/16 – di Mario Baraldi